Impianti di climatizzazione: le novità sulla detrazione 2018

La legge di Bilancio ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica, modificando per alcuni interventi la detrazione spettante.

La detrazione rimane perciò confermata al 65% per la generalità degli interventi previsti mentre è invece ridotta al 50% per le spese sostenute al 1° gennaio 2018, riguardo agli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • Finestre comprensive di infissi;
  • Schermature solari;
  • Impianti di climatizzazione invernale;

Sono invece previste aliquote diversificate per la sostituzione di impianti di climatizzazione; in modo particolare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, spetta la detrazione:

  • Al 50% per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti forniti di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento 811/2013/UE. La detrazione massima è di 30.000 euro per un limite di spesa di 60.000 euro;
  • Al 65% per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di calsaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI o VIII. La detrazione massima è pari a 30.000 euro e il limite di spesa è 46.153,85;
  • Al 65% per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, comrpesi di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. Detrazione massima di 30.000 euro per un limite di spesa di 46.153,85.

Vengono esclusi dalla detrazione interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A del prodotto.

Vi sono poi nuovi interventi per cui la nuova norma della legge di Bilancio 2018, prevede la detrazione del 65%:

  • Per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un valore massimo di detrazione di 100.000 euro ed un limite di spesa di 153.846. Per poter godere della detrazione però, gli interventi in oggetto devono condurre un risparmio di energia primaria di almeno 20%;
  • Per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di geenratori d’aria calda a condensazione.

Inoltre è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti ad oggi usufruibili da:

  • Istituti autonomi per le case popolari;
  • Enti con le stesse finalità sociali dei predetti istituti;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti o in godimento ai propri soci.

Per le parti comuni condominiali invece, la legge di bilancio 2018 non ha modificato la detrazione, precedentemente riconosciuta dalla Finanziaria 2017 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, il comma 2-quater D.L. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021:

  • La detrazione spetta nella misura del 70%, nel caso gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dall’edificio medesimo;
  • La stessa detrazione, spetta al 75%  se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per questi interventi di spesa il limite massimo non deve essere superiore ai 40.000 euro, molti plicato per il numero di unitò immobiliari che costituiscono l’edificio.

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